Fse Umbria

Bando pubblico Babysitting - Voucher per la conciliazione (COVID-19)

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La finalità del bando è quella di sostenere le famiglie per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid 19), dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, pubblici e privati, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria, localizzati in Umbria, mediante la concessione di un aiuto finalizzato a favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale.

A tal fine viene previsto un contributo per il rimborso delle spese sostenute per attività di baby sitting a favore dei figli durante il periodo di sospensione sopra indicato, finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul programma operativo regionale Umbria 2014-2020 fino a 3 milioni di euro.

Il contributo è inizialmente previsto per le attività di baby sitting realizzate nel periodo 1° febbraio – 31 marzo 2021, e può arrivare fino a un massimo di 800 euro mensili nel caso di 5 figli o più.

La domanda di concessione del contributo può essere presentata sulla piattaforma dedicata, dalle ore 12:00 del 24 marzo 2021 e fino alle ore 12:00 del 28 aprile 2021.

Il Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 è il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che alla Sezione V riporta norme in materia di dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni.

Con le dichiarazioni sostitutive è possibile comprovare alla pubblica amministrazione stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altra persona di cui il dichiarante abbia conoscenza, in sostituzione delle normali certificazioni o di un atto di notorietà.

Prima dell’inoltro della domanda é necessario fare particolare attenzione al contenuto delle dichiarazioni richieste, poiché dichiarazioni non vere possono determinare la decadenza dai benefici eventualmente concessi, e la punibilità ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Innanzitutto è necessario registrarsi sul portale (sezione Area riservata).

In secondo luogo, una volta effettuata la registrazione bisogna entrare nella sezione del portale dedicata al bando che interessa, compilare la domanda seguendo la procedura guidata, e validare la domanda stessa al termine della compilazione, validazione che determina la trasmissione della domanda alla Regione Umbria. L’avvenuta trasmissione viene attestata dall’indicazione della data e dell’ora di invio nella domanda stampata e nella sezione del portale sulle domande inviate.

La domanda può essere compilata e validata anche in un momento successivo alla registrazione, purchè entro la scadenza indicata nel bando. Fino al momento della validazione le sezioni già compilate possono essere visualizzate, e se necessario modificate.

Inoltre la domanda può essere modificata anche dopo che la stessa è stata validata, nel caso di errori o integrazioni da fare, seguendo la procedura che troverà sul portale. E’ necessario ricordarsi di validare nuovamente la domanda, altrimenti la stessa risulterebbe non trasmessa alla Regione Umbria.
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente in generale ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L’ISEE viene calcolato dall’INPS, e a tale scopo deve essere predisposta una Dichiarazione sostitutiva unica, documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del destinatario del contributo.

La Dichiarazione può essere presentata direttamente all’INPS, oppure per la sua compilazione ci si può avvalere di centri di assistenza fiscale che svolgono tale servizio.

Le informazioni relative all’ISEE che devono essere inserite nella domanda di partecipazione sono le seguenti:
  •  Il reddito corrispondente all’ISEE, attestato dall’INPS, che ai fini dell’ammissibilità della domanda deve essere al massimo uguale ai limiti previsti dal bando;
  •  Il numero di protocollo INPS della Dichiarazione sotitutiva unica.

 L’ISEE indicato deve essere in corso di validità, quindi la Dichiarazione sotitutiva unica deve essere stata presentata a partire dal 1° gennaio 2021, e l’ISEE deve essere stato attestato dall’INPS, e non calcolato in via presuntiva. 

Per presentare la domanda è sufficiente farsi rilasciare l’ISEE ORDINARIO, eventualmente aggiornato alla situazione corrente nei limiti previsti dalla normativa, se le condizioni reddituali e lavorative si fossero modificate in maniera tale da giustificarne la richiesta.
Queste informazioni vengono richieste sia per esigenze di monitoraggio dei progetti finanziati dall’Unione Europea, sia per ricevere dalla Regione comunicazioni riguardanti la registrazione sul portale, la presentazione della domanda, la liquidazione del contributo.

Si fa presente che, come indicato nei bandi, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali sono stati resi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
Si, serve una marca da bollo di valore pari a 16,00 €.

La marca da bollo è disciplinata come segue:
  •  Nella domanda va indicato il numero seriale della marca da bollo, che si trova nella parte inferiore;
  •  La marca da bollo non deve essere allegata alla domanda;
  • Il richiedente dovrà conservare copia cartacea della domanda sulla quale dovrà essere apposta, e annullata con propria firma, la marca da bollo, in modo che non possa essere usata per altri scopi, per qualsiasi controllo della Regione Umbria o delle autorità preposte.

Per l’accredito del contributo il richiedente deve indicare nella domanda un IBAN riferito:
  • A un conto corrente bancario o postale, a lui intestato o cointestato
  • A una carta prepagata ricaricabile nominativa, a lui intestata.

Alla luce della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, non sono possibili altre forme di ricezione del contributo.

Il conto corrente deve essere intestato (o almeno cointestato) a chi presenta la domanda perché accreditare il contributo sul conto corrente intestato a un’altra persona rispetto a chi ne fa domanda richiede che l’intestatario del conto esprima il suo consenso, oltre a poter comportare profili di illegittimità dal punto di vista fiscale e amministrativo.
I requisiti che consentono di richiedere il rimborso delle spese sostenute per attività di baby sitting sono i seguenti:
  •  Il genitore o il soggetto che esercita la potestà genitoriale deve essere residente o domiciliato in Umbria, e convivente con il minore/i interessato/i all’intervento;
  •  Il/i figlio/i interessato/i all’intervento deve/devono essere iscritto/i ai servizi socioeducativi, pubblici e privati, e alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie, localizzate in Umbria nei territori in cui detti servizi e la didattica in presenza sono sospesi per effetto dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione del contagio (Ordinanze regionali e/o locali);
  •  Il/i figlio/i deve/devono avere un’età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, salvo i figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), ai quali non si applica alcun limite di età;
  •  il genitore o il soggetto che esercita la potestà genitoriale deve svolgere una attività lavorativa, dipendente o autonoma;
  •  nessuno dei genitori si deve trovare in una di queste condizioni: disoccupato o non lavoratore; beneficiario alla data di presentazione della domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga), FIS a zero ore ovvero beneficiario di NASPI; 
  •  le attività relative alla cura del/dei figlio/i devono essere affidate a partire dal 1° febbraio 2021 mediante: 
    • attivazione o estensione oraria di contratti di lavoro domestico; 
    • prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – libretto famiglia; 
    • attivazione di contratti con operatori economici specializzati per servizi di baby sitting, di assistenza familiare ovvero di supporto educativo;
  •  nel caso di lavoro occasionale tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore non devono esserci rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado;
  •  il nucleo familiare deve avere un ISEE, anche corrente, in corso di validità, con valore non superiore ad euro 50.000,00.

Le spese delle quali può essere chiesto il rimborso sono quelle sostenute per attività di baby sitting che rispettano i requisiti indicati e che sono state realizzate nel periodo 1° febbraio – 31 marzo 2021.

Quindi la spesa potrà essere stata effettivamente sostenuta anche successivamente a tale periodo, purché le attività pagate siano state svolte al suo interno.

La domanda dovrà essere presentata solo dopo aver sostenuto tutte le spese relative al periodo 1° febbraio – 31 marzo 2021.

Il contributo massimo che può essere richiesto dipende dal numero di figli destinatari delle attività di baby sitting, come segue:

  • fino a € 400 mensili in caso di 1 figlio;
  • fino a € 500 mensili in caso di 2 figli;
  • fino a € 600 mensili in caso di 3 figli;
  • fino a € 700 mensili in caso di 4 figli;
  • fino a € 800 mensili per 5 figli o più.
Ogni famiglia può presentare una sola domanda relativamente ai minori facenti parte del nucleo familiare. Quindi in caso di più figli minori che hanno usufruito del servizio di baby sitting va presentata una sola domanda a cura di un solo genitore.
Nella domanda è chiesto di indicare solo l’importo complessivo che è stato speso.
Per i richiedenti che saranno ammessi al rimborso delle spese sostenute è previsto un secondo periodo di apertura della piattaforma di cui all’articolo 6 del bando, che sarà comunicato successivamente, per inserire nella piattaforma medesima la documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta e relativa quietanza di pagamento. L’inserimento di tale documentazione è obbligatorio ai fini della liquidazione del contributo concesso, e lo stesso sarà revocato in caso di mancato rispetto di questo adempimento.
L’avviso all’art. 2 dice espressamente che “Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento”.

Per verificare se questo adempimento è rispettato, il richiedente deve assicurarsi che per i mesi di febbraio e marzo, a cui si riferisce l’avviso della Regione Umbria, non ha già eventualmente ottenuto un altro tipo di rimborso (bonus INPS o altro) per le spese sostenute relative ai giorni di sospensione delle scuole.

Se è stata presentata domanda di rimborso su un’altra fonte di finanziamento, e non è stata ancora ricevuta risposta in merito all’accoglimento della richiesta, è comunque possibile presentare la domanda sul presente bando. Nel momento in cui l’altra domanda dovesse essere accolta, e l’assegnazione del contributo viene accettata da chi ne ha fatto richiesta, sarà possibile inoltrare alla Regione Umbria una formale richiesta di rinuncia al rimborso attraverso il portale alla sezione “Contatti”, selezionando l’argomento “Contenuti del bando e requisiti di accesso”.